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RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO: DAL 3 AGOSTO CAMBIANO LE REGOLE DEL GIOCO

RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO: DAL 3 AGOSTO CAMBIANO LE REGOLE DEL GIOCO

Decreto Requisiti Minimi e RED III si intrecciano: ecco quando un intervento diventa una ristrutturazione dell’impianto e quali nuovi obblighi possono scattare

Il 2026 è stato uno degli anni più importanti degli ultimi decenni sotto il profilo normativo. I numerosi provvedimenti pubblicati negli ultimi mesi devono essere letti come parti di un unico percorso legislativo che sta ridisegnando il mercato della climatizzazione. Uno degli esempi più significativi riguarda il nuovo concetto di “ristrutturazione dell’impianto termico”, introdotto dal D.M. 28 ottobre 2025 (Decreto Requisiti Minimi) e destinato ad assumere un ruolo ancora più centrale con l’entrata in vigore delle disposizioni previste dal D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la Direttiva europea RED III.

Partiamo dalla definizione normativa. Il Decreto Requisiti Minimi stabilisce che una ristrutturazione dell’impianto termico consiste in un insieme di opere che comportano una modifica sostanziale del sistema di generazione e dei sistemi di distribuzione e emissione del calore. Perché un intervento possa essere classificato come ristrutturazione è necessario quindi che interessi in modo sostanziale tutti i sottosistemi coinvolti.

Per quanto riguarda il sistema di generazione, la modifica è considerata sostanziale quando viene installata una diversa tipologia di generatore, quando si aggiunge un generatore differente rispetto a quello esistente oppure quando si introduce un nuovo servizio energetico prima assente. La semplice sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione, ad esempio, non rappresenta un cambio di tipologia, poiché rimangono invariati sia il vettore energetico sia il principio di funzionamento.

Anche il sistema di emissione assume un ruolo determinante. Il cambio da radiatori a pannelli radianti, da ventilconvettori ad altri terminali oppure il passaggio da sistemi ad acqua a sistemi ad aria costituiscono modifiche sostanziali che contribuiscono a qualificare l’intervento come ristrutturazione.

Lo stesso principio vale per il sistema di distribuzione. La sostituzione dei materiali, la modifica del tracciato delle tubazioni, l’adeguamento dell’isolamento oppure interventi significativi sulla rete, come il passaggio da un impianto monotubo a una distribuzione a collettori o da colonne montanti a impianti a zone, rappresentano tutti elementi che rientrano nella nuova definizione normativa.

Questa distinzione assume oggi un’importanza fondamentale perché separa una semplice sostituzione del generatore da un intervento che modifica realmente l’assetto energetico dell’edificio.

Ed è proprio su questo punto che entra in gioco il D.Lgs. 5/2026, che recepisce la Direttiva RED III. Quando l’intervento rientra nella definizione di ristrutturazione dell’impianto termico, scatta l’obbligo di rispettare una quota minima del 15% di energia da fonti rinnovabili (FER), da dimostrare attraverso la progettazione e la relativa documentazione tecnica.

In questi casi il coinvolgimento del progettista diventa essenziale. La relazione tecnica dovrà infatti verificare e asseverare il rispetto delle quote FER applicabili, oltre a dimostrare la conformità dell’intervento ai nuovi obiettivi di sostenibilità introdotti dalla RED III.

La domanda che molti operatori si stanno ponendo è: quando entreranno in vigore questi nuovi obblighi?

Le disposizioni previste dal D.Lgs. 5/2026 diventano operative dal 3 agosto 2026, ossia dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto.

Da quella data progettisti, installatori e imprese dovranno valutare con particolare attenzione la tipologia di intervento che stanno realizzando, perché la classificazione come semplice sostituzione o come ristrutturazione dell’impianto potrà determinare obblighi progettuali e documentali completamente differenti.Il messaggio che emerge è chiaro: il mercato si concentrerà sulla progettazione di sistemi energetici integrati, nei quali pompe di calore, sistemi ibridi, solare termico e altre fonti rinnovabili dovranno dialogare tra loro per soddisfare gli obiettivi fissati dalla normativa europea.